Quando mi approccio al commento di una legge o di una proposta di legge lo faccio sempre avendo ben presente la mia figura di avvocato e giurista.
Il mio giudizio non sarà mai influenzato dalle mie aspettative personali o dalla mia appartenenza politica.
Nel caso di specie va detto che la legge Mancino risultava monca laddove non consentiva una adeguata “punizione” di una serie di reati particolarmente odiosi rivolti verso le persone LGBT, mentre nel contempo consentiva la punizione per i medesimi reati se questi erano motivati da odio razziale, religioso e cosi via. Con l’approvazione della legge De Zan si verrebbe pertanto a colmare una lacuna giuridica che tante perplessità aveva destato negli ultimi anni agli operatori del diritto.
Mi risulta francamente pretestuoso e scorretto etichettare il DDL De Zan come un provvedimento diretto all’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto “reato d’opinione”, che peraltro troverebbe un forte sbarramento nel dettato costituzionale. Chi non è oggi d’accordo con la causa LGBT potrà tranquillamente continuare ad esserlo anche successivamente all’approvazione del DDL e continuare ad esprimere il proprio dissenso che è cosa ben diversa dall’incitare all’odio e/o alla violenza nei confronti delle persone LGBT.
E’ per queste motivazioni, espresse in estrema sintesi, che ritengo opportuna l’approvazione del provvedimento in questione.
Avv. Lucrezia Pasolini
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